Art. 41, c. 6 – Trasparenza del servizio sanitario nazionale
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
Sezione non di pertinenza delle istituzioni scolastiche in quanto il reclutamento del personale avviene esclusivamente attraverso graduatorie riferite ad ordinanze ministeriali e non a bandi di concorso emanati da ciascuna scuola